La norma prevede la possibilità di cedere all’appaltatore, ad istituto bancario o finanziaria, il credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta maturato dai singoli soggetti che effettuino, tra gli altri elencati, “interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16‐bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” e seguiti sugli immobili a “prevalente destinazione abitativa”.
Fra questi sono compresi gli interventi di installazione nuovi impianti ascensore, anche se non rispondenti alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche, e, solo per i condomìni, interventi di modernizzazione impianti esistenti e interventi di riparazione o sostituzione di componenti.
Di fatto dà diritto al proprietario, a prescindere dalla propria capienza fiscale, di “vendere” il credito derivante dal bonus 50 % al:
Sequenza dei passaggi da seguire per lo sconto in fattura per il bonus ristrutturazioni 50% e cessione del credito al fornitore:
È possibile usufruire dell’ecobonus 110% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE come interventi “trainati” da interventi di efficientamento principali (“trainanti”), quali il cappotto termico e/o la sostituzione della caldaia condominiale, che consentano di migliorare di almeno 2 classi energetiche il rendimento energetico dell’edificio. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche potrebbero essere realizzati anche in assenza di interventi “trainanti” per alcune tipologie di immobili tutelati e vincolati, ma occorre sempre e comunque conseguire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Si fa presente, inoltre, che per il superbonus 110% destinato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si è in attesa di un chiarimento interpretativo da parte dell’Agenzia delle entrate poiché al momento sussiste la possibilità che, per un errore nella stesura della Legge di bilancio che ha introdotto il beneficio, quest’ultimo sia limitato solo alle spese sostenute nel 2022 e non anche per quelle del 2021