Bonus Fiscali

COS’È LA CESSIONE DEL CREDITO CON SCONTO IN FATTURA

La norma prevede la possibilità di cedere all’appaltatore, ad istituto bancario o finanziaria, il credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta maturato dai singoli soggetti che effettuino, tra gli altri elencati, “interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16‐bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” e seguiti sugli immobili a “prevalente destinazione abitativa”.

Fra questi sono compresi gli interventi di installazione nuovi impianti ascensore, anche se non rispondenti alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche, e, solo per i condomìni, interventi di modernizzazione impianti esistenti e interventi di riparazione o sostituzione di componenti.

Di fatto dà diritto al proprietario, a prescindere dalla propria capienza fiscale, di “vendere” il credito derivante dal bonus 50 % al:

  • fornitore, pagando così solo la metà del costo dell’intervento a mezzo dello sconto praticato in fattura;
  • istituto bancario o finanziario che gli pagherà tale credito attualizzato alla data di cessione.

COME PROCEDERE

Sequenza dei passaggi da seguire per lo sconto in fattura per il bonus ristrutturazioni 50% e cessione del credito al fornitore:

  1. Approvazione in assemblea di condominio del preventivo dei lavori e della decisione di chiedere al fornitore/appaltatore lo “sconto in fattura”, con delega all’amministratore di compiere gli atti necessari (allegata bozza verbale di assemblea);
  2. Raccolta da parte dell’amministratore delle dichiarazioni di cessione del credito da parte dei singoli condomini aderenti (allegata bozza);
  3. Comunicazione da parte dell’amministratore al fornitore/appaltatore dell’ammontare del credito ceduto dall’insieme dei condòmini;
  4. Emissione da parte del fornitore/appaltatore della fattura relativa ai lavori, con indicazione dello sconto in fattura praticato e riferimento alla legge che lo ha previsto;
  5. Pagamento da parte del condominio, tramite bonifico parlante, della parte di corrispettivo non coperta dallo sconto (per un importo pari al 50% del preventivo lavori approvato, o superiore in caso di presenza di condòmini che non hanno diritto o che non hanno aderito allo sconto);
  6. Trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate, da parte dell’amministratore o da un soggetto da questi delegato, della comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione “sconto in fattura”;
  7. Accettazione da parte del fornitore/appaltatore del credito ceduto dai condòmini, che dovrebbe risultare sul proprio cassetto fiscale entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata inviata la comunicazione.

  1. Approvazione del preventivo dei lavori e della decisione di chiedere al fornitore/appaltatore lo “sconto in fattura”;
  2. Emissione da parte del fornitore/appaltatore della fattura relativa ai lavori, con indicazione dello sconto in fattura praticato e riferimento alla legge che lo ha previsto;
  3. Pagamento da parte del cliente, tramite bonifico parlante, della parte di corrispettivo non coperta dallo sconto (per un importo pari al 50% del preventivo lavori approvato);
  4. Trasmissione per via telematica all’Agenzia delle entrate, da parte del cliente o da un soggetto da questi delegato, della comunicazione relativa all’esercizio dell’opzione “sconto in fattura”;
  5. Accettazione da parte del fornitore/appaltatore del credito ceduto, che dovrebbe risultare sul proprio cassetto fiscale entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata inviata la comunicazione.

Informazioni sul Superbonus 110% per l’eliminazione della barriere architettoniche.

È possibile usufruire dell’ecobonus 110% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, SOLO ED ESCLUSIVAMENTE come interventi “trainati” da interventi di efficientamento principali (“trainanti”), quali il cappotto termico e/o la sostituzione della caldaia condominiale, che consentano di migliorare di almeno 2 classi energetiche il rendimento energetico dell’edificio. Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche potrebbero essere realizzati anche in assenza di interventi “trainanti” per alcune tipologie di immobili tutelati e vincolati, ma occorre sempre e comunque conseguire il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. Si fa presente, inoltre, che per il superbonus 110% destinato agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si è in attesa di un chiarimento interpretativo da parte dell’Agenzia delle entrate poiché al momento sussiste la possibilità che, per un errore nella stesura della Legge di bilancio che ha introdotto il beneficio, quest’ultimo sia limitato solo alle spese sostenute nel 2022 e non anche per quelle del 2021

L'importanza della manutenzione degli ascensori